(massima n. 1)
Poiché a norma dell'art. 599, comma secondo, c.p.p., l'udienza in camera di consiglio č rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontą di comparire, dal dato testuale appare evidente che la richiesta di partecipazione all'udienza deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento. La contemporaneitą delle richieste, pertanto, contraddice la disposizione di legge. (Nella fattispecie la corte di appello aveva negato il rinvio dell'udienza camerale richiesto dal difensore il quale coevamente aveva asserito verbalmente che l'appellante intendeva partecipare alla stessa ed aveva esibito certificazione medica volta a dimostrare l'impedimento alla realizzazione di tale intento).