(massima n. 1)
L'art. 599, comma secondo c.p.p., che disciplina la partecipazione all'udienza camerale dell'imputato che abbia manifestato la sua volontą in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall'art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilitą dell'imputato.