(massima n. 1)
Attese le profonde differenze tra il c.d. «patteggiamento in appello», previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p. (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1999 n. 14), e quello ordinario disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., è da escludere che nel primo di essi possa trovare applicazione la regola dettata dal terzo comma del citato art. 444 secondo cui il giudice deve respingere la richiesta di applicazione della pena qualora, avendo la parte esplicitamente subordinato la sua efficacia alla concessione della sospensione condizionale, non ritenga di concedere tale beneficio. Il giudice d'appello, quindi, pur quando le parti, oltre ad essersi accordate su di una rideterminazione della pena (con rinuncia agli altri eventuali motivi), abbiano anche avanzato richiesta di sospensione condizionale, può limitarsi a ratificare soltanto l'accordo sulla pena senza concedere il beneficio, fermo restando che tale mancata concessione deve risultare comunque adeguatamente motivata, anche con riguardo al giudizio prognostico richiesto dalla legge.