(massima n. 1)
Non costituisce causa di incompatibilitą e di ricusazione il fatto che il giudice, nei confronti di imputati dello stesso reato, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza d'appello emessa ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p. (c.d. «patteggiamento in appello»), quando detta sentenza, secondo quanto ricavabile dalla relativa motivazione, non contenga alcuna valutazione sulla responsabilitą di terzi.