(massima n. 1)
E' legittima la decisione con cui il giudice di appello nel rigettare la richiesta di pena patteggiata, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. — formulata nella fase introduttiva del giudizio dal difensore munito di procura speciale, in contumacia dell'imputato ritualmente citato — non disponga il rinvio del dibattimento e una nuova citazione a comparire dell'imputato, in quanto, in tal caso, la previsione di cui all'art. 599, comma quinto, c.p.p. deve essere coordinata con quella di cui all'art. 602, comma secondo, c.p.p., per la quale il giudice, ove non accolga l'istanza di patteggiamento, dispone per la prosecuzione del dibattimento.