(massima n. 1)
Nel giudizio camerale d'appello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non può costituire causa di rinvio, né sotto il profilo del «legittimo impedimento» né sotto quello (esclusa l'invocabilità del diritto di sciopero) dell'esercizio di un «diritto di libertà» riconducibile, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 1996, al diritto di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione.