(massima n. 2)
Nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertā personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'č l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullitā assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.