(massima n. 1)
In tema di modifiche apportate dalla legge 19 gennaio 1999 n. 14 all'art. 599 c.p.p., e con riferimento ai compiti della Corte di cassazione previsti nella disciplina transitoria, deve ritenersi che la Corte debba valutare: che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall'art. 3 della legge 14/1999; che la richiesta sia stata tempestivamente presentata nei termini di cui al quarto comma dell'art. 585 c.p.p.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena; che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale, in ordine sia alla sua specie e quantitą correlate al reato cui inerisce, che alla metodologia di determinazione della stessa secondo i criteri indicati dal vigente codice penale. Non č consentita, per contro qualsivoglia valutazione da parte del giudice di legittimitą in ordine alla congruitą della pena indicata dalle parti, dal momento che un apprezzamento sul punto comporta necessariamente un giudizio sul fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito e non pure a quello di legittimitą.