(massima n. 1)
In tema di patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione che deduca la carenza o insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., allorquando la rinuncia ai motivi in punto di responsabilità comporta, per l'effetto devolutivo, che il giudice sia investito dei soli motivi non rinunciati, che riguardano il regime sanzionatorio; resta comunque in capo al giudice l'obbligo di verificare che non sussistano le condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto dalla sentenza che affermi «Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.»).