(massima n. 1)
L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella quale l'estradando aveva genericamente dedotto l'insussistenza del pericolo di irreperibilitą stante la sua appartenenza all'Unione europea, e la maggiore proporzionalitą ed adeguatezza della misura domiciliare).