(massima n. 1)
All'imputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione non può essere estesa, a norma dell'art. 669 c.p.p., l'assoluzione definitiva intervenuta in autonomo giudizio nei confronti del coimputato del medesimo reato, ma gli è consentita solo la possibilità di conseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, la revisione della sentenza, ai sensi dell'art. 630 comma primo lett. a) c.p.p., per inconciliabilità dei giudicati.