(massima n. 2)
La nuova ipotesi di revisione, introdotta a seguito dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, presuppone, come condizione ineliminabile, che sia intervenuta una sentenza definitiva della Corte Edu sulla medesima vicenda oggetto del processo alla quale sia necessario conformarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione finalizzata a consentire l'applicazione nel processo dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, con la quale č stata dichiarata l'incostituzionalitā dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, Ord. Penit., nella parte in cui prevede limitazioni ai colloqui con i difensori).