(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di revisione di sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza di disciplina successivamente dichiarata incostituzionale anche sulla base del richiamo a principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in un caso solo genericamente assimilabile, in quanto il rimedio impugnatorio introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 presuppone l'accertamento effettivo della violazione dei contenuti dell'art. 6 della Convenzione EDU nel caso specifico oggetto dell'istanza o in un caso definibile come oggettivamente inficiato dal medesimo vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ammissibilità della revisione di processo celebrato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in tema di limitazione dei colloqui tra detenuti sottoposti a regime differenziato e loro difensori).