(massima n. 1)
La nuova ipotesi di revisione, introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata emessa in un giudizio in cui il soggetto impugnante ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen. abbia rivestito la qualitą di parte, dovendo escludersi che gli effetti delle cosiddette "sentenze pilota" della Corte di Strasburgo si estendano al di lą dei limiti soggettivi dello Stato parte in causa. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione finalizzata ad ottenere la applicazione dei principi affermati dalla Corte Edu nei confronti di uno stato diverso da quello italiano).