(massima n. 1)
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilitą fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), c.p.p., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensģ con riferimento ad una oggettiva incompatibilitą tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione di condanna pronunciata in ordine al reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso per aver contribuito ad assicurare ad un gruppo criminale i proventi di attivitą estorsive in danno di discoteche, realizzati mediante l'imposizione di servizi di vigilanza erogati da una societą costituita dall'istante, in relazione a richiesta fondata sulla successiva assoluzione del medesimo soggetto dall'addebito di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con riferimento allo svolgimento di analoga attivitą a vantaggio di altra fazione del sodalizio, eseguita mediante l'utilizzo di diversa struttura operativa).