(massima n. 1)
I motivi "nuovi" presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilitą, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati gią enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ammissibilitą di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare).