(massima n. 1)
La parte civile, anche non persona offesa, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato che abbia respinto la sua domanda risarcitoria, sia perché l'art. 443 cod. proc. pen. non prevede per tale parte processuale alcun limite in ordine ai mezzi di impugnazione esperibili, sia perché deve ritenersi attribuito alla stessa dall'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., il potere di generale accesso a tutti i mezzi di impugnazione, in coerenza con la regola dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza assolutoria emessa nel procedimento celebrato nelle forme del rito speciale con la sua accettazione. (Principio affermato in fattispecie in cui la parte civile aveva proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.).