(massima n. 1)
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di lą di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualitą remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalitą umana. (Fattispecie in materia di rapina e sequestro di persona, nella quale la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame la sentenza del giudice di appello, che aveva assolto l'imputato sulla base di una valutazione parcellizzata del compendio probatorio, avendo ricostruito i fatti, in alternativa all'ipotesi accusatoria, senza aggancio agli elementi processuali).