(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., in base al quale la lettura dei verbali di dichiarazioni č disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, č sufficiente che, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto non essendo, invece, necessaria la sopravvenuta impossibilitā di ripetizione degli atti giā assunti nel corso delle indagini ovvero dell'udienza preliminare, ipotesi questa giā contemplata dal successivo art. 512 codice di rito.