(massima n. 1)
L' ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell' abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d' impugnazione previsto dall' art. 568 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso fosse abnorme l' ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta "atipica").