(massima n. 1)
In caso di arresto per pił reati, non sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidato l'arresto per l'altro reato e disposto la custodia cautelare, in quanto in materia, detto requisito č configurabile esclusivamente quando l'impugnazione č presentata per far valere l'illegittimitą della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertą personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilitą della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertą personale senza titolo. (Fattispecie in cui il giudice non aveva convalidato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale convalidandolo, invece, ed emettendo ordinanza di custodia cautelare per il delitto di tentata rapina).