(massima n. 1)
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato, anche giungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l'elemento soggettivo del reato).