(massima n. 1)
Il provvedimento con cui č disposto l'aggravamento di una misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p., non č ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., ma č impugnabile, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con l'appello davanti al tribunale della libertā. (Nella specie, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente).