(massima n. 1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, c.p.p. in relazione agli artt. 3,13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo la decisione di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame in sede di rinvio non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.