(massima n. 1)
La parte che eccepisce la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza degli stessi, ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. (Fattispecie in cui il P.M. si era limitato a trasmettere il solo indice degli atti, evidenziando come gli stessi fossero stati già inviati a seguito di precedente richiesta di riesame avanzata dai coimputati e gli atti, quindi, erano tutti a disposizione del difensore nella cancelleria del riesame).