(massima n. 1)
Il giudice del riesame cautelare reale, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro di un manufatto originariamente disposto in ragione dell'addebito di realizzazione dell'opera senza permesso di costruire, pur ravvisando che ricorresse la diversa ipotesi della mancata rimozione di opere precarie a conclusione della stagione estiva).