(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'appello proposto dal P.M. può essere presentato presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, senza la necessità di presentare l'atto di impugnazione presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale, in quanto la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non può dare luogo all'attribuzione di distinte competenze. (Fattispecie in cui l'appello del P.M. è stato presentato presso la cancelleria dell'ufficio del G.i.p., anziché presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale).