(massima n. 1)
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti, pur espressamente valutati dal giudice delle indagini preliminari ai fini dell'applicazione della misura, ma riguardanti esclusivamente un elemento di natura circostanziale e, pertanto, non incidenti sulle valutazioni di gravitą indiziaria relative al fatto di reato, comporta l'inefficacia parziale del titolo cautelare limitatamente alla ricorrenza della suddetta aggravante. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, limitatamente alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991).