(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice di legittimitą abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilitą dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991 e la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di appello, limitatamente a tale aspetto).