(massima n. 1)
In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.