(massima n. 1)
In materia di custodia cautelare, la sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma primo, lett. c) cod.proc.pen., relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all'art. 304, comma sesto cod.proc.pen.