(massima n. 1)
In tema di motivazione dell'ordinanza cautelare, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la necessitą che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., l'ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario.