(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione l'illegalitą della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalitą di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio č rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilitą del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. (Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalitą, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).