(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari personali e/o reali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto, stante la ristrettezza e perentorietą dei termini stabiliti dalla legge, quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti inerenti al procedimento incidentale da lui proposto. (Fattispecie, nella quale il difensore aveva indicato nell'intestazione dell'istanza di riesame da esso proposto avverso ordinanza di sequestro preventivo, un numero di fax incompleto e successivamente, dopo che la cancelleria aveva individuato l'esatto numero, la notificazione non si era perfezionata per la condotta incurante del difensore medesimo, che aveva lasciato il fax senza connessione).