(massima n. 1)
Il tribunale della libertà, investito dell'istanza di riesame di un provvedimento impositivo di misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale delgiudice che ha emesso la misura stessa solo se l'azione penale non è stata ancora esercitata, essendo ogni valutazione sulla competenza riservata - dopo tale esercizio - al giudizio di merito.