(massima n. 1)
Al solo pubblico ministero č riconosciuta la competenza esclusiva di chiedere al gip, ai sensi dei commi secondo e ss. dell'art. 240 c.p.p., la distruzione della documentazione formata attraverso la raccolta illegale di informazioni o attraverso intercettazioni illegali, trattandosi di competenza accessoria all'attivitā di raccolta delle prove. (In applicazione di tale principio č stata ritenuta inammissibile la richiesta di un indagato di procedere alla distruzione di documentazione contenente le informazioni bancarie di migliaia di correntisti, formata abusivamente da un ex dipendente infedele).