(massima n. 1)
È inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura "de plano" il decreto che dispone il giudizio immediato (nella specie, sostituendo il Tribunale, quale organo competente per la celebrazione del giudizio, con la indicazione della Corte di Assise), in difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell'omessa udienza camerale.