(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, č affetto da nullitā il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, c.p.p. di predisporre un'effettiva difesa. (Fattispecie nella quale il decreto di fissazione recava l'indicazione "revoca dei benefici" che non poneva l'interessato nella condizione di comprendere a quale beneficio si facesse riferimento).