(massima n. 1)
Nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il pił breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma terzo, dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.