(massima n. 1)
L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma primo, lett. h), c.p.p., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullitą generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacitą del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.