(massima n. 1)
Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilitą ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, gią componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimitą di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualitą di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura.