(massima n. 1)
La violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (art. 48, D.L.vo 28 agosto 2000, n 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 11, D.L.vo n. 313 del 1991 in materia di sicurezza dei giocattoli in cui il giudice, in ulteriore violazione della disciplina dettata dal D.L.vo n. 274 del 2000, aveva erroneamente emesso un decreto penale di condanna).