(massima n. 1)
In tema di conflitti di competenza, la regola della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare opera esclusivamente per l'ipotesi in cui ricorra un "caso analogo" e pertanto non č applicabile allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto vero e proprio. (Fattispecie nella quale il giudice di pace, investito della cognizione dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi da due imputati in danno reciproco e inoltre del reato di cui agli artt. 582 e 583 stesso codice ascritto a uno solo di essi, aveva declinato la competenza in ordine a tutte le imputazioni in favore del tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. e il G.i.p. aveva sollevato conflitto con riferimento ai primi due reati sul rilievo, condiviso dalla Suprema Corte, della non riconducibilitā del caso di specie alle previsioni dell'art. 6 D.L.vo n. 274 del 2000 in tema di competenza per connessione relativa ai reati di competenza del giudice di pace).