(massima n. 1)
In tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale che, ai sensi dell'art. 4, comma primo lett. a), D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, escludono la competenza del giudice di pace, per "colpa professionale" deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni "intellettuali", previste e disciplinate dagli artt. 2229 c.c. e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attivitą. (Fattispecie in tema di lesioni colpose causate da mancata manutenzione di una strada dalla ditta appaltatrice dei lavori).