(massima n. 1)
Il giudice dibattimentale, ritualmente investito del giudizio, non puņ declinare la propria competenza funzionale per la sua celebrazione sul rilievo dell'illegittimitą della decisione del G.u.p. di inammissibilitą dell'istanza di rito abbreviato, potendo solo, se del caso, applicare la prescritta riduzione di pena all'esito del dibattimento, qualora ritenga che la predetta istanza fosse ammissibile. (La Corte ha osservato che, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina del rito abbreviato dalla legge 16 dicembre 1979 n. 479, nessuna norma gli attribuisce, in tale situazione, il potere di determinare il regresso del procedimento).