(massima n. 1)
Non č di regola configurabile conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identitā del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. (Fattispecie relativa a rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di persona giā in precedenza condannata dal medesimo tribunale per lo stesso fatto con sentenza il cui appello ancora non era stato discusso; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha posto in evidenza come, in un caso del genere, non si abbia quella stasi processuale che sola giustificherebbe il suo intervento e come l'eventuale formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del ne bis in idem).