Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 2200del 27 luglio 1973
(1 massima)
(massima n. 1)
L'offerta, da parte del debitore al creditore, di un assegno bancario, anche se circolare, non vale quale offerta non formale di cui all'art. 1220 c.c., e pertanto non č idonea ad escludere la mora del debitore.