(massima n. 1)
Dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione, il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditore a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione.