(massima n. 1)
L'offerta non formale che, ai sensi dell'art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore non richiede forme solenni, ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo conoscenza; talché la mera richiesta di benestare per l'accredito della somma in conto corrente costituisce solo una promessa, ma non pone il danaro a disposizione del creditore e perciò non integra gli estremi della suddetta offerta.