(massima n. 1)
Non dą luogo a nullitą della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice cosģ come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullitą per violazione dell'art. 195 c.p.c.